Cos'è

 L’Organo di Garanzia è composto da:

– Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente

– due rappresentanti dei docenti

– un rappresentante dei genitori

– un rappresentante degli studenti

2. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolge il ruolo di Rappresentante dei genitori il primo eletto per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolge il ruolo di Rappresentante degli studenti il primo eletto per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.

3. Ai fini dell’individuazione degli eletti per ogni componente di cui al c. 2 si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).

4. L’Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

5. I componenti dell’OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al c. 3. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell’OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell’Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

6. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui al c. 3). Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.

7. Le cause di incompatibilità di cui al precedente c. 4 sono individuate nelle seguenti:

a) qualora il componente dell’OdG faccia parte dell’organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;

b) qualora il componente dell’OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;

c) qualora il componente dell’OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

 Membri

Presidente

Prof.ssa Maria Benedetti (DS)

Componente Docente

Prof. Salvatore Panetta

Prof.ssa Isabella Coppola

Componente Genitori

Sig. Toni Bevilacqua

Componente Alunni

Cristiano Conti

A cosa serve

L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti:

a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;

b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, in merito a conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, in relazione all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Come si accede al servizio

Documenti

Decreto Organo di Garanzia

Decreto Organo di Garanzia

Decreto Organo di Garanzia integrazione A.S. 2022-2023

Decreto Organo di Garanzia integrazione A.S. 2022-2023

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